Art. 21
' di fine rapporto e di fine servizio (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 514, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 24, commi 1 e 2, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 marzo 2019, n. 26) 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate a imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate a imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. 2. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 3. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a euro 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori a un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 4. Le altre indennita' e somme indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione a un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 5. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 6. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore a una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 7. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 4, e 5, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate a imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 8. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 e' ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 11. 9. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai commi da 1 a 7. 10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 4 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. 11. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 12. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del comma 5, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
- a)1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b)3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c)4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d)6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e)7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. 13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica sull' imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a euro 50.000.
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