Art. 215
[1]per i redditi derivanti da taluni rapporti di collaborazione (articolo 1, comma 3, decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, legge 11 luglio 2003, n. 170; articolo 11, comma 3, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)
[2]1. Agli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 222, comma 1, e in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di euro 3.500 annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che puo' variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e' determinato dalle universita' e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
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