Art. 219
[1]imponibilita' degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6 legge 13 giugno 2023, n. 83)
[2]1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 luglio 2023, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attivita' lavorativa.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva