Art. 220
[1]prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri (articolo 8 legge 13 giugno 2023, n. 83)
[2]1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 luglio 2023, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 13 giugno 2023, n. 83, e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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