Art. 239
[1]informativi (articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
[2]1. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
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