Art. 242
[1]che restano abrogate (articolo 1, commi 85 e 88, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 10, comma 12-undecies, primo periodo, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11)
[2]1. Restano abrogati:
- a)l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b)l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- c)l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c), e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.
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