Art. 273
[1]sociali (articolo 1, comma 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
[2]1. Le previsioni di cui agli articoli 269, ((271, comma 3)), e 272, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme previste dall'articolo 265, commi 1 e 2.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva