Art. 277
[1]di riallineamento (articolo 11 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
[2]1. Il riallineamento puo' essere attuato sulla totalita' delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo 276, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 276, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, e' assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale e' esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi. 2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento puo' essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attivita' o passivita' patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Il riallineamento non puo' essere attuato con riferimento alle divergenze di cui all'articolo 276, comma 7, nonche' ai maggiori o minori valori delle attivita' o passivita' patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del presente testo unico, a essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento e' assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo non e' deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. 3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 276, comma 1, lettera g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 4. 4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva