Art. 287
[1]per l'imposizione dei redditi a favore delle societa' agricole (articolo 1, commi 1093 e 1095, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
[2]1. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 34. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono dettate le modalita' applicative del comma 1.
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