Art. 291
[1]del reddito imponibile (articolo 156 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
- a)da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0090 per tonnellata;
- b)da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0070 per tonnellata;
- c)da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0040 per tonnellata;
- d)da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata. 2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave e' in disarmo temporaneo o e' locata a scafo nudo. 3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 non e' ammessa alcuna deduzione.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva