Art. 299
dell'addizionale alle imposte sul reddito per le attivita' di carattere pornografico e di incitamento alla violenza (articolo 31, comma 3, primo periodo, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. L'addizionale di cui all'articolo 298 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29 novembre 2008, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva