Art. 30
[1]del reddito dominicale (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156)
[2]1. Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno. 2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. 3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono sentire i comuni interessati. 4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo. 5. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia. 6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 34, comma 4, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c), e' determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e' censita la particella incrementata del 400 per cento. 7. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 34, comma 4, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 6, non puo' essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c). 8. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura, diversi dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1º gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.
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