Art. 305
[1]antielusive (articolo 16, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383)
[2]1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra vivi, avente a oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta.
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