Art. 33
[1]per mancata coltivazione e per eventi naturali (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si e' verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito il competente ufficio delle Regioni e delle Province autonome. 2. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici l'Agenzia delle entrate, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti. 3. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.
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