Art. 352

[1](articolo 52 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Le opzioni di cui agli articoli 311, comma 3, 323, commi 3, 7, 13 e 15, 349 e 350 sono valide per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione e' effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca e' effettuata. 2. Le opzioni di cui agli articoli 323, comma 9, 328, comma 6, 329, comma 1, lettera b), 332, commi 2 e 3, 335, comma 2, 337, comma 1 e 240, comma 2, hanno validita' per un esercizio. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 3. Le opzioni di cui agli articoli 311, comma 3, 323 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 329, comma 1, lettera b), 332, comma 2, 335, comma 2, 337, comma 1 e 347, comma 2 e articoli 349 e 350 sono comunicate all'autorita' fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.

Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art352 · fonte su Normattiva