Art. 328
[1]rilevanti rettificate (articolo 28 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. Le imposte rilevanti rettificate di un'impresa in un dato esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti che hanno concorso a determinare l'utile o la perdita contabile netti dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari:
- a)all'importo netto delle variazioni in aumento e in diminuzione ai sensi dei commi 2 e 3;
- b)all'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 329;
- c)all'importo degli incrementi o delle riduzioni delle imposte rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, relative a componenti positive o negative incluse nel reddito o perdita rilevante e che concorrono alla base imponibile delle imposte rilevanti secondo le regole fiscali locali. 2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative a un esercizio sono pari alla somma:
- a)delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente;
- b)delle imposte anticipate relative alla perdita rilevante utilizzate ai sensi dell'articolo 330, comma 2;
- c)delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative a un trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo a una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi del comma 3, lettera g);
- d)di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione a un credito di imposta rimborsabile qualificato che e' stato contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti. 3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative a un esercizio sono pari alla somma:
- a)delle imposte correnti relative a componenti reddituali positive che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi del capo III del presente titolo;
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva