Art. 40
[1]del reddito dei fabbricati (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche su segnalazione del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
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