Art. 48

[1]dei soci (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo. 2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

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