Art. 46
[1]di capitale (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 6, comma 1, legge 30 aprile 1999, n. 130; articolo 12, comma 13-bis, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
[2]1. Sono redditi di capitale:
- a)gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- b)gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
- c)le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- d)i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- e)i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
- f)gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto dell'articolo 55, comma 2, lettera c);
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