Art. 51
[1]di lavoro dipendente (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
- a)le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
- b)le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
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