Art. 55
[1]di lavoro autonomo (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c). 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
- a)i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- b)le partecipazioni agli utili all'articolo 46, comma 1, lettera g) quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- c)le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
- d)le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
- e)i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349;
- f)le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva