Art. 57
[1]e altri proventi (articolo 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma 2, concorrono a formare il reddito se:
- a)sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b)sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c)i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione. 2. La plusvalenza e' costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonche', in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, gia' maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva