Art. 61
[1]relative a beni ed elementi immateriali (articolo 54-sexies decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attivita' artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva