Art. 7
[1]di imposta (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nell'articolo 8, comma 3 e nell'articolo 11, comma 5, secondo periodo. 2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta e' regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. 3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 21 e 23, salvo il disposto dell'articolo 19, comma 3, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 19, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
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