Art. 80
[1]redditi (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera o), costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 2. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere p), s) e t), sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate al predetto articolo 76, comma 1, lettere p) e q), sono determinate a norma dell'articolo 95. 3. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera s), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 34, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c, del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui all'articolo 66, commi 2 e 3.
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