Art. 85

[1]d'imposta (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 89 e 93. 2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare.

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