Art. 86

[1]dell'imposta (articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 65 e 66, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

[2]1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento. 2. Per gli intermediari finanziari, escluse le societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e le societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui al comma 1, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali. 3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126 e i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 124 assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art86 · fonte su Normattiva