Art. 126
[1]ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (articolo 117 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 82 comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 129 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllanti e a condizione:
- a)di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b)di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 64, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 183, che assume la qualifica di consolidante. 3. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa' residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 4, controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 129, a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma 4, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 129. La controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente comma:
- a)la controllata designata, in qualita' di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 126 a 135 per le societa' o enti controllanti;
- b)
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