Art. 90
[1]complessivo (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 66, comma 6.
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