Art. 100Amministrazione straordinaria

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Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria puo' essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. ((2. Quando presso una societa' del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria.)) Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere. La durata dell'amministrazione straordinaria e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8. Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 30 novembre 2021 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art100 · fonte su Normattiva