Art. 102-bisUlteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa

Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole societa' italiane del gruppo, diverse dalle societa' strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.

Testo vigente dal 30 novembre 2021, tuttora in vigore · versione 104 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art102bis · fonte su Normattiva