Art. 79-novies.3 — Liquidazione coatta amministrativa
1.Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:
- a)quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;
- b)quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o piu' Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.
Testo vigente dal 31 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 125 su Normattiva