Art. 104 — Competenze giurisdizionali
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Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente ((inderogabilmente)) il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 15 agosto 2020 · versione 76 su Normattiva