Art. 107 — Autorizzazione
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(( La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a)sia adottata la forma di societa' di capitali;
- b)la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- c)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';
- d)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- e)il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
- f)non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- g)l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo.)) ((37))
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva