Art. 108 — Vigilanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva