Art. 110 — Rinvio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 27 giugno 2015 · versione 46 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
8 versioni dal 1993
Collegamenti
Art. 114.13 — Rinvio
Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione…
Art. 114-undecies — Rinvio
Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Ai soggetti…
Art. 114-quinquies.3 — Rinvio
Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. …
Art. 108 — Vigilanza
La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi…
Art. 190-bis
… esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di di APA e di ARM). (73) 1. Fermo restando quanto previsto per…
Art. 13 — Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim e presso gestori autorizzati devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. 133 Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita'…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art110 · fonte su Normattiva