Art. 112-bis — Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi
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E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
- a)qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b)qualora risultino gravi violazioni normative;
- c)per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d)per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, la Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attivita' dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento puo' proporne lo scioglimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
- a)la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
- b)i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita' degli organi di gestione dell'Organismo, nonche' i criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 17 ottobre 2012 · versione 46 su Normattiva