Art. 114-octies — Attivita' esercitabili
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Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
- a)concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia;
- b)prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivita' di custodia e registrazione e trattamento di dati;
- c)gestire sistemi di pagamento. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.
Testo vigente dal 1 marzo 2010 al 14 settembre 2024 · versione 41 su Normattiva