Art. 114-septiesAlbo degli istituti di pagamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 13 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonche' le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)).37

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

37

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6."

Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 13 gennaio 2018 · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114septies · fonte su Normattiva