Art. 12
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. 5 L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile ((, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis)). La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa' nonche' degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia puo' disciplinarne le modalita' di emissione. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415
5Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 ha disposto (con l'art. 64, comma 4, lettera a)) che "a) il comma 2 e' abrogato, ma continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie;[...]".
Testo vigente dal 1 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 87 su Normattiva