Art. 120-septiesdecies
Remunerazioni e requisiti di professionalita'
(( I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza. 3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.)) 70
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
70Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 4 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 79 su Normattiva