Art. 121Definizioni

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Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). L'esercizio del credito al consumo e' riservato:

  • a)alle banche;
  • b)agli intermediari finanziari;
  • c)ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attivita' di credito al consumo. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
  • a)ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  • b)ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purche' stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
  • c)ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purche' previsti contrattualmente nel loro ammontare;
  • d)ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
  • e)ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
  • f)ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art121 · fonte su Normattiva