Art. 123Pubblicita'

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Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicita' e', in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validita'. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validita'. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere indicato mediante un esempio tipico.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art123 · fonte su Normattiva