Art. 126-undeciesTerminologia standardizzata europea

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale in conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori. 4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia

Testo vigente dal 14 aprile 2017, tuttora in vigore · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126undecies · fonte su Normattiva