Art. 3
Ministro dell'economia e delle finanze
Il (( Ministro dell'economia e delle finanze)) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze)) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva