Art. 128 — Controlli
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Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche ((, gli istituti di pagamento)) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c) ((e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3,)), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.
Testo vigente dal 1 marzo 2010 al 3 dicembre 2010 · versione 41 su Normattiva