Art. 128-quinquies — Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
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L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
- a)per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
- b)per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- c)requisiti di onorabilita' e professionalita', compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il controllo;
- d)stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;
- e)per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica. 2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.
Testo vigente dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010 · versione 46 su Normattiva