Art. 136Obbligazioni degli esponenti bancari

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Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita' previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate. 25 26 L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro. 25 26

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 18 marzo 2006

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo, commi 2-bis e 3 si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006.

D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80

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con decorrenza dal 17 maggio 2006

Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo, commi 2-bis e 3 "si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)".

Testo vigente dal 12 marzo 2006 al 25 gennaio 2007 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art136 · fonte su Normattiva