Art. 138 — Aggiotaggio bancario
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Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e ((l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)).
Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 16 aprile 2002 · versione 17 su Normattiva