Art. 144-quater
Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita' di mora
118 Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie ((e delle penalita' di mora)) o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 118
- a)gravita' e durata della violazione;
- b)grado di responsabilita';
- c)capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
- d)((entita' del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;)) 118
- d-bis)((pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;)) 118
- e)pregiudizi ((arrecati o arrecabili)) a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 118
- f)livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
- g)precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h)((potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;)) 118
- h-bis)((sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;)) 118 ((Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalita' di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalita' di mora e' in ogni caso proporzionato alla gravita' dell'inosservanza, avuto altresi' riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.)) 118
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208
118Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn), ooo), ppp) e qqq), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano: a) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027; b) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista".
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva